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L´aumento di pena per la recidiva qualificata non rileva se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato originariamente contestato

Argomento: Della estinzione del reato e della pena
Sezione: Sezioni Unite

(Cass. Pen., SS.UU., 14 dicembre 2023, n. 49935)

Stralcio a cura di Lorenzo Litterio

“(…) 1. La questione devoluta alle Sezioni Unite è così formulata: <<Se, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l’aumento di pena per la recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale rilevi anche se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato>>. (…). 3.1. Secondo un primo orientamento (…), la natura costitutiva della contestazione della recidiva non contente di tener conto, ai fini del calcolo della prescrizione, dell’aumento di pena derivante dalla recidiva medesima ove questa non sia stata contestata prima dello spirare del tempo necessario a prescrivere il reato nella formula non aggravata: ciò in quanto la recidiva non è un mero status soggettivo desumibile dal certificato penale ovvero dal contenuto dei provvedimenti di condanna emessi nei confronti di una persona, sicché, per produrre effetti penali, deve essere ritenuta dal giudice del processo di cognizione dopo una sua regolare contestazione in tale sede (…). Sotto altro profilo si è sostenuto che, una volta maturato il termine massimo di prescrizione, <<la prosecuzione del processo è incompatibile con l’obbligo di immediata declaratoria della causa estintiva del reato (…). Questo principio è stato richiamato e ritenuto applicabile anche con riferimento all’aggravante a effetto speciale prevista dall’art. 476, comma secondo, cod. pen. (…). 3.2. A questo orientamento se ne contrappone un altro (…), secondo il quale l’aumento per la recidiva è valutabile ai fini della prescrizione anche se essa <<sia stata contestata per la prima volta dopo trascorso il termine di prescrizione previsto per l’imputazione non aggravata, purché la contestazione preceda la pronuncia della sentenza […] perché se è vero che le aggravanti per essere ritenute dal Giudice debbono essere ritualmente contestate, è anche vero che esse preesistono alla contestazione formale e debbono obbligatoriamente essere contestate […]. Ne consegue che il decorso del termine prescrizionale prima della contestazione formale è meramente apparente, dovendosi tenere conto ai fini del calcolo del termine prescrizionale di tutte le circostanze del reato [continua ..]

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